È ufficiale: dopo la registrazione alla Corte dei conti, successiva all’approvazione della Commissione europea, il Decreto Comunità energetiche è stato promulgato. Con la pubblicazione odierna sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, la deliberazione che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia entra a tutti gli effetti in vigore. Entro trenta giorni saranno delineate le regole operative proposte dal GSE, che andranno a determinare modalità e tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Inoltre, entro 45 giorni dall’approvazione dei dettami di cui sopra, il GSE attiverà le piattaforme attraverso cui sarà possibile presentare le richieste.
All’interno del sito istituzionale del Gestore Servizi Energetici (www.gse.it), sarà possibile accedere a documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER. Sarà inoltre lanciata, in raccordo con il MASE, una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo.
Cosa prevede il decreto?
Il testo prevede due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle Cer: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal Pnrr e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di 2 GW complessivi, e una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. I due benefici sono tra loro cumulabili. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di 5 GW complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Modalità di accesso
Le Cer possono essere costituite da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale. Le grandi imprese al contrario non possono essere membri di una Cer ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili, configurazioni equivalenti alle Cer come agevolazioni, ma richiedono che gli aderenti siano nello stesso edificio (e che per le aziende la partecipazione non costituisca l’attività commerciale e industriale principale).
Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere nell’area sottesa alla medesima cabina elettrica primaria (si veda la mappa sul sito Gse).
Tutti gli impianti alimentati a rinnovabili (dunque non solo il fotovoltaico) possono essere integrati in una Cer, ma devono avere potenza non superiore a 1 MW ed essere entrati in esercizio dopo il 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e successivamente alla regolare costituzione della Cer stessa e non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Gli incentivi
Sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata per tutte le Cer, sotto due diverse forme: una tariffa incentivante sull’energia prodotta e autoconsumata virtualmente e un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’Arera.
Tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato (è possibile richiedere al Gse il ritiro dedicato).
Il corrispettivo di valorizzazione definito dall’Arera è determinato ogni anno e vale circa 8 €/MWh.
La tariffa è invece riconosciuta dal Gse per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto Fer ed è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia:
Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione, di 4 €/MWh per le regioni del Centro Italia e di 10 €/MWh per quelle del Nord.
Il contributo per le Cer nei piccoli Comuni
Per le Cer i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come detto è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del Pnrr.
Questi i limiti delle spese ammissibili:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kWp;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kWp;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kWp;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kWp e fino a 1.000 kWp.
La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo Pnrr o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%.
Leggi qui il decreto >>> Decreto-CER.pdf (qualenergia.it)